Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE OSSERVATORIO PSICOLOGIA NEI MEDIA

Articolo 1 – Denominazione e sede

E’ costituita un’associazione senza fini di lucro denominata “OSSERVATORIO PSICOLOGIA NEI MEDIA – Associazione”, in sigla “OPM Associazione”.
L’associazione ha sede in Roma.
Il trasferimento della sede nell’ambito del detto Comune potrà essere deciso con delibera del Consiglio Direttivo; per il trasferimento della sede in altro Comune sarà necessaria la delibera dell’assemblea con le maggioranze previste per la modifica di questo statuto.

Articolo 2 – Oggetto

L’Associazione non ha scopi di lucro.
L’Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi.

Articolo 3 Durata

La durata dell’Associazione è illimitata. L’assemblea degli associati ne delibera lo scioglimento.

Articolo 4 – Scopi

L’associazione si propone di monitorare, promuovere e migliorare la divulgazione, sui mass media e mezzi di comunicazione di massa in genere, dei contenuti, competenze e specificità connesse allo svolgimento della professione di psicologo.
In particolare l’associazione ha i seguenti scopi:

– creazione di un osservatorio relativo all’informazione e divulgazione su tutti i mass-media riguardante le competenze, le discipline scientifiche e le professioni psicologiche;

– creazione, produzione e distribuzione di prodotti editoriali e culturali come siti internet, blog, riviste, periodici, pubblicazioni, libri, sia in forma digitale che in forma cartacea (esclusa la pubblicazione di quotidiani), sia a carattere scientifico che comunque inerenti la professione di psicologo;

– fornitura di servizi e/o consulenze per enti pubblici e privati relativi alla tutela e promozione delle professioni psicologiche ed in generale alla divulgazione di ogni attività professionale della psicologia;

– ricerca in ambito psicologico, sociale e mediatico;

– organizzazione di eventi formativi e culturali, e progettazione di eventi mediatici;

– promozione pubblicitaria di iniziative culturali e formative inerenti gli interessi dell’associazione;

– collaborazione con altri professionisti, organizzazioni professionali ed ogni persona, istituzione pubblica e privata avente scopi analoghi o convergenti.

Al fine del raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà ampiamente operare nel campo del diritto privato utilizzando la propria autonomia negoziale ed il proprio patrimonio, nel rispetto dei precetti costituzionali e civilistici, proponendosi di stabilire collaborazioni, rapporti ed all’occorrenza stipulare anche accordi o convenzioni con Istituzioni pubbliche ed Enti privati.
Per il perseguimento degli scopi sociali l’Associazione potrà collaborare con imprese sociali, cooperative, organizzazioni di volontariato, Onlus, consulte cittadine, comunque interessate agli scopi dell’Associazione stessa.
E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dal presente articolo ad eccezione di quelle ad esso direttamente connesse.
L’Associazione potrà avvalersi anche di collaboratori dipendenti o autonomi che svolgono attività tecniche o amministrative necessarie per il buon funzionamento dell’Associazione stessa e per qualificare l’attività svolta.
Per il raggiungimento dei propri scopi l’associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione in genere nonchè instaurare rapporti, gemellaggi, affiliazioni e stipulare convenzioni con enti ed associazioni che, sia a livello nazionale che internazionale, perseguano gli stessi scopi dell’associazione o condividano settori specifici di comune interesse.
Essa può, inoltre, compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari aventi pertinenza con gli scopi associativi.

Articolo 5 – Soci

Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche, giuridiche o enti che condividono le finalità dell’Associazione e che, sia mediante la loro attività, sia mediante contributi patrimoniali, possano favorire il raggiungimento degli scopi dell’associazione.
Il numero degli associati è illimitato.
Gli associati si dividono in:

–  fondatori;

–  onorari;

–  sostenitori;

–  ordinari.

I soci fondatori sono coloro che hanno costituito l’Associazione e coloro cui il consiglio direttivo attribuisca comunque tale qualifica.
I soci onorari sono coloro che, in ragione della loro particolare competenza o attenzione nei confronti dell’associazione, possono contribuire a dare lustro e rilevanza culturale all’associazione; la carica di socio onorario è conferita dal Consiglio Direttivo.
I soci ordinari sono coloro, persone, enti e società, che partecipano all’attività dell’associazione, che condividono le finalità dell’associazione approvandone lo Statuto e ne sostengano l’attività, anche mediante il versamento della quota sociale annuale.
I soci sostenitori sono coloro che, per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell’associazione, ne condividono gli scopi ideali e desiderano aiutarla a raggiungere detti scopi.
Chi intende divenire socio deve presentare domanda scritta, anche mediante e-mail al Consiglio Direttivo indicando le generalità e residenza, la categoria di socio nella quale intende entrare, le eventuali competenze specifiche nel campo di attività della associazione e altre informazioni necessarie per valutare l’esistenza dei requisiti per assumere la qualifica di socio; l’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo ed ha effetto dal momento del versamento, da parte del nuovo socio, della quota associativa. Il Consiglio Direttivo deve decidere sulla domanda di ammissione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda stessa e la relativa delibera verrà comunicata al richiedente in forma scritta o e-mail.
L’ingresso del nuovo socio verrà fatto constare da annotazione delle sue generalità nel libro degli associati, tenuto dal Consiglio Direttivo.
Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, quale stabilita dal Consiglio Direttivo, sulla base delle esigenze patrimoniali dell’associazione.
I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa.
Le quote annuali dovranno essere versate entro il 30 giugno di ogni anno.
Le quote versate non sono trasferibili e non sono rivalutabili, ripetibili o rimborsabili per alcun motivo, né per scioglimento del rapporto associativo, né per scioglimento dell’associazione.
Tutti gli associati maggiori di età hanno diritto di voto nelle assemblee.
Essi devono impegnarsi al conseguimento degli scopi dell’associazione e sono tenuti al rispetto e all’osservanza dello statuto ed al mantenimento di un comportamento di correttezza verso gli altri aderenti e nei rapporti con l’esterno.
La partecipazione all’associazione non può essere temporanea salvo in ogni caso il diritto recesso. Ogni socio ha diritto di partecipare effettivamente alla vita sociale.
La qualifica di socio può venire meno per morte, recesso ed esclusione.
L’esclusione del socio è deliberata dal consiglio direttivo per gravi inadempienze del socio al presente statuto o al regolamento interno, alle delibere degli organi direttivi, qualora tenga un comportamento che possa danneggiare materialmente o moralmente l’associazione, per incompatibilità dovuta alla partecipazione (senza informare preventivamente e formalmente l’associazione) ad attività analoghe a quelle associative intraprese da altre organizzazioni, nonchè in caso di mancato pagamento del contributo associativo entro il termine sopra indicato per il pagamento stesso.
Ciascun socio può recedere dall’associazione in qualunque momento; il socio che intenda recedere deve comunicarlo con lettera raccomandata a/r o e-mail al Consiglio Direttivo ed il recesso ha effetto immediato.
Il socio receduto, escluso o che comunque abbia cessato di far parte dell’associazione non può ripetere i contributi versati nè ha alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

Articolo 6 Organi dell’associazione

Sono organi necessari dell’Associazione:

– l’Assemblea dei soci;

– il Consiglio direttivo;

– il Presidente e il Vice-Presidente;

Sono organi eventuali dell’Associazione:

– il Segretario;

– il Tesoriere.

Articolo 7 – Assemblea

L’assemblea è ordinaria o straordinaria.
L’assemblea ordinaria è composta da tutti i soci ed è organo sovrano dell’Associazione. L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo.
L’assemblea deve inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata dal presidente o da almeno un quarto degli associati.
L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
Le convocazioni sono fatte, a cura del Consiglio Direttivo, con avviso contenente il giorno e l’ora della convocazione e l’elenco delle materie da trattare che verrà affisso presso la sede sociale negli otto giorni che precedono la riunione; tale avviso potrà anche essere pubblicato sul sito ufficiale dell’associazione ed inviato attraverso newsletter a tutti i soci.
L’assemblea potrà validamente deliberare anche in mancanza di tali formalità, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci ed i membri del Consiglio Direttivo.
Ogni socio maggiore di età ha diritto ad un voto in assemblea.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea.
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all’assemblea può farsi rappresentare per delega scritta (o e-mail PEC) da un altro socio, anche membro del Comitato Direttivo; ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da altra persona designata dall’assemblea; il Presidente nomina un segretario.
Le deliberazioni dell’assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere tenuta anche mediante teleconferenza o audio-video conferenza o mediante la sola audio conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza dal Presidente, dal Segretario e dagli altri partecipanti e che sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno nonché visionare e trasmettere documenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali requisiti, l’Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che presiede l’Assemblea e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto ed in seconda convocazione con il voto favorevole di un terzo degli aventi diritto; per lo scioglimento volontario dell’associazione e la devoluzione del patrimonio residuo dopo la liquidazione è necessario il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto.
L’assemblea di seconda convocazione non può tenersi lo stesso giorno di quella di prima convocazione.
L’Assemblea ordinaria:

  1. a) approva il bilancio consuntivo dell’associazione;
  2. b) nomina i componenti il Consiglio Direttivo;
  3. c) stabilisce gli indirizzi generali dell’Associazione sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, nonché delibera sulla responsabilità dei componenti il Consiglio Direttivo e sulla loro revoca;
  4. d) approva il programma annuale di attività dell’associazione;
  5. e) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
  6. f) delibera sugli altri argomenti sottoposti alla sua attenzione dal consiglio direttivo.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio residuo dopo la liquidazione.

Articolo 8 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.
I componenti il Consiglio Direttivo devono essere associati o mandatari di persone giuridiche o enti associati, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
In caso di dimissioni o morte di un consigliere, gli altri provvedono a sostituirlo con delibera approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri in carica ed il consigliere così nominato rimane in carica fino alla successiva assemblea; qualora nel corso del mandato venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, i rimasti dovranno senza indugio convocare l’assemblea per la nomina dei consiglieri cessati.
I consiglieri così nominati scadono dall’incarico unitamente ai consiglieri superstiti.
Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente il Segretario ed il Tesoriere, qualora non vi provveda l’assemblea all’atto della nomina.
Il Consiglio Direttivo si riunisce anche fuori della sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda da 1/3 (un terzo) dei suoi membri.
Il Consiglio direttivo si può riunire anche attraverso audio/video conferenza, o attraverso mailinglist.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con e-mail certificata almeno otto giorni prima dell’adunanza e, nei casi d’urgenza, con telegramma, fax o e-mail certificata da spedirsi almeno un giorno prima. Qualora siano presenti tutti i membri in carica, non sono richieste formalità di convocazione.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi, esclusi ciò che la legge e lo Statuto riservano tassativamente all’assemblea.

In particolare il Consiglio Direttivo:

– delibera sull’ammissione e l’esclusione degli associati;

– determina il programma dell’associazione;

– determina annualmente l’ammontare della quota associativa, in base alle esigenze finanziarie dell’associazione; il Consiglio potrà altresì fissare quote di ammontare diverso per le varie categorie di associati, tenuto conto del differente contributo personale che i componenti le varie categorie svolgono a favore dell’associazione;

– predispone il bilancio consuntivo dell’associazione, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;

– predispone il bilancio preventivo dell’associazione;

–  nomina, se del caso, comitati, commissioni e gruppi di studio che possano coadiuvare il consiglio nello svolgimento delle attività associative e nella soluzione di problemi, determinando eventuali compensi; tali organismi hanno funzioni meramente consultive.

– provvede alla assunzione di eventuali lavoratori subordinati determinandone qualifica e retribuzione;

–  provvede alla predisposizione del Regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati, che dovrà essere approvato dall’assemblea.

L’assemblea potrà deliberare la corresponsione di un compenso a membri del Consiglio Direttivo, in misura comunque non superiore a quanto previsto dalla legge per il mantenimento delle agevolazioni fiscali spettanti agli enti senza fini di lucro.

Articolo 9 Presidente, Vice-Presidente e Segretario

Il Consiglio direttivo nomina al proprio interno un Presidente, un vice presidente ed eventualmente un Segretario, se non vi ha provveduto l’assemblea.
Al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e di nominare all’uopo avvocati e procuratori alle liti.
Il rappresentante dell’associazione potrà nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o di impedimento del medesimo.
Il segretario, se nominato, organizza le riunioni del consiglio e dell’assemblea redigendo i relativi verbali e coordina le attività associative per il raggiungimento dei fini statutari; esso è altresì tenuto ad adempiere ad ogni incombenza amministrativa, ivi compresa la tenuta dei libri sociali e d’amministrazione, ed è responsabile della cassa, salvo che a ciò non sia espressamente delegato il Tesoriere.

Articolo 10 – Tesoriere

Il tesoriere, se nominato, cura la tenuta dei libri contabili e dei registri dell’Associazione, la gestione di cassa, nonché la riscossione delle quote sociali e l’amministrazione dei fondi dell’Associazione secondo le indicazioni e delibere del consiglio direttivo. È responsabile della tenuta dei libri associativi, provvede alla corrispondenza dell’associazione.

Articolo 11 – Collegio dei revisori

L’assemblea, qualora le circostanze e l’attività dell’Associazione lo richiedano, ovvero l’assemblea lo ritenga opportuno, può nominare un collegio di revisori dei conti composto da tre membri effettivi e due supplenti.
I membri del collegio dei revisori durano in carica due anni e non posso essere immediatamente rieletti.
Il collegio controlla la contabilità e la corretta gestione dei fondi dell’associazione; i suoi componenti hanno diritto di assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell’assemblea dell’associazione.

Articolo 12 – Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione è costituito:

– dalle quote associative;

– dai contributi di cittadini, enti ed associazioni anche eventualmente corrisposti a mezzo raccolte pubbliche di fondi;

– dai contributi dello Stato, enti o istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;

– da eventuali donazioni e lasciti testamentari;

– dai beni comunque di proprietà dell’associazione;

– dagli eventuali altri proventi derivanti dall’attività ed iniziative dell’associazione;

– da eventuali entrate da attività commerciali marginali.

Articolo 13 – Avanzi di gestione

Nel rispetto della natura non commerciale e delle sue finalità non lucrative, l’associazione si doterà di un sistema contabile che permetta l’identificazione chiara e precisa degli eventuali avanzi di gestione. E’ previsto:

– il divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;

– l’obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione solo per le attività istituzionali o direttamente connesse;

– l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un bilancio secondo le disposizioni statutarie.

Articolo 14 Rendiconto annuale

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Relativamente all’attività complessivamente svolta, dovrà essere redatto un bilancio annuale, supportato dalle opportune registrazioni contabili cronologiche in modo da conferire trasparenza a tutte le operazioni poste in essere relativamente a ciascun periodo della gestione.
Il Consiglio direttivo entro il mese di Marzo, redigerà il bilancio consuntivo relativo all’esercizio precedente dal quale devono risultare i beni, contributi e lasciti ricevuti.
Tale bilancio sarà approvato dall’Assemblea ordinaria degli associati, entro il mese di aprile di ciascun anno.

Articolo 15 Scioglimento e liquidazione

Addivenendo in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento dell’Associazione, l’assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo verrà destinato ad altra associazione con finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, in quest’ultimo caso dopo avere sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16 Rinvii

Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni ed a quant’altro dettato dal D. Lgs. N. 460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.