La rottamazione dello psicologo (ieri l’informazione, oggi la confusione!)

di Chiara Santi

 

Qualche mese fa girava una pubblicità che, con toni entusiastici, affermava la fine dello psicologo (il testo era:“la conquista del Counselor. Ieri lo psicologo, oggi il counselor”, tanto per intenderci).Pubblicità ritirata e modificata in seguito ad una lettera di diffida del nostro Ordine nazionale. Questo è solo uno dei tantiannunci che fanno intendere come vi sia una nuova figura professionale che può operare negli stessi ambiti dello psicologo, senza però seguire la medesima formazione – nello specifico, 5 anni di laurea più uno di tirocinio ed eventuali altri 4-5 di specializzazione – in quanto può svolgere esattamente lo stesso nostro lavoro dopo un breve corso per il cui accesso è richiesto solo il diploma di maturità (in alcuni casi, ma al momento nulla vieta di creare formazione anche per chi non ha alcun titolo…anzi, nulla osta neanche ad operare, oggi come oggi, persino senza avere un’ora di formazione).

E’ vero che parlare di rottamazione va di moda. E altrettanto certo che la pubblicità è l’anima del commercio. Ma esistono dei limiti. Semplificabili in due paroline magiche: abusivismo e pubblicità ingannevole, utilizzabili a seconda dei contesti e delle situazioni.

Per amore di verità (e di buona informazione al cittadino, sia quello che si dovrà fare curare sia colui che è interessato a questa attività professionale) sarebbe il caso di tornare a fare un po’ di chiarezza sulla questione. Perché, chissà come mai, le numerose scuole ed associazioni dicounseling stanno da un po’ gridando al successo ed alla nuova norma che avrebbe creato questa professione, dimenticando, però, sempre, alcuni dettagli che non sembrano del tutto irrilevanti.

PREMESSA

La legge n. 4 del 14 gennaio 2013, che tutti citano in continuazione per sostenere che esiste la nuova figura professionale del counselor, recita qualcosa di diverso. In pratica, disciplina sì nuove professioni, le quali, però, devono rispondere ad alcuni fondamentali requisiti, come la non sovrapposizione delle proprie attività con quelle riservate per legge agli iscritti agli albi ed elenchi nonché alle professioni sanitarie, ad esempio. Questo viene ribadito anche in merito alle associazioni di tali professionisti [1]; volendo, un’aggiunta pleonastica, ma questa ripetizione rende bene l’idea dell’importanza di escludere la possibilità che – nascondendosi dietro ad un nuovo nome – alcuni soggetti possano esercitare abusivamente una professione.

CONSEGUENZA

Ora, sembrerà un piccolo particolare e, certamente, la maggior parte delle persone non si va a guardare la Legge e si accontenta di chi ne parla apparentemente con cognizione di causa. Ma quellaaggiunta specifica dice qualcosa di molto importante. E, cioè, che per esercitare queste nuove professioni è necessario che le loro attività non si sovrappongano a quelle definite dalla legge per gli iscritti agli albi e per le professioni sanitarie, requisiti entrambi presenti nel caso degli psicologi.
Ora, i counselor continuano a sostenere che non fanno attività psicologica, eppure scorrendo il lungo elenco delle aree in cui potrebbero (a dir loro) lavorare e dei problemi che dovrebbero risolvere, viene in mente il classico gioco della settimana enigmistica, “trova le differenze”. Solo ad un livello di difficoltà più alto.
Se poi a qualcuno fosse rimasto qualche dubbio, direi che una pubblicità in cui si lancia l’affermazione: “Ieri lo psicologo, oggi il counselor” li fuga tutti.

FACCIAMO CHIAREZZA

Ma chi è, allora, che decide cosa fanno questi nuovi professionisti non regolamentati?

Non può deciderlo autonomamente il singolo professionista, ma è necessario che vi sia una norma di riferimento, definito da un preciso organismo (l’UNI)[2]..
In pratica, ciò che chiarisce cosa fa il counselor per lavorare bene e in coerenza con quanto dichiara di essere, in questo caso, è definito da una norma UNI che deve seguire, prima di essere approvata, uno specifico iter. Attraverso questo, le nuove professioni, counselor compresi, potranno darsi delle indicazioni e degli standard, per definire i requisiti della propria attività (ad esempio: tipo di formazione, competenze necessarie e procedure da utilizzare nel proprio lavoro).

Il singolo counselorpotrà poi anche richiedere una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, che attesti l’operare del professionista secondo i criteri presenti nelle indicazioni UNI. Tale certificato non è necessario per operare come counselor;ciò cheprecisa comunque l’attività a cui attenersi è racchiuso in questa norma (e nella correttezza di ogni specifico professionista nel rimanervi coerente). Norma che, allo stato attuale, per quanto riguarda i counselor, non è ancora stata approvata, non essendo giunta neanche alla fase di inchiesta pubblica finale e, successivamente, alla sua pubblicazione.

CONCLUSIONI    

Quindi, fra queste nuove professioni non regolamentate, abbiamo al momento possibilità di capire cosa dovrebbe fare esattamente un counselor e come dovrebbe formarsi? NO

Può, il counselor, fare ciò che svolge uno psicologo e sostituirsi allo stesso? NO

Quindi, anche ammesso che arrivi a definizione a breve questa norma UNI che esplicita le attività delcounselor…può essere vera una pubblicità che afferma che ieri c’era lo psicologo e oggi c’è il counselor? NO, le due attività NON DEVONO essere sovrapponibili.

E allora? E allora, prima di organizzare il funerale degli psicologi e di gridare al riconoscimento della nuova professione, forse si farebbe bene ad essere un po’ più precisi, a favore dei cittadini che devono orientarsi e capire a chi rivolgersi per le proprie necessità.

Nell’attesa, ricordiamo che lo psicologo che operi contro le proprie norme deontologiche, può avere serie conseguenze, fino alla radiazione e all’impossibilità di esercitare. Lo stesso non potrà dirsi delle nuove professioni.

[1]“La presente legge (…) disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi”. “Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attivita’ e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”.E, in merito alle associazioni che possono essere costituite, ribadisce che “Ai professionisti di cui all’art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l’esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo professionale”.

[2]Secondo l’art. 6 della medesima legge “La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI (…) I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell’attività e le modalità di comunicazione verso l’utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l’esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione”. Sostanzialmente, in Italia, l’Ente che si occupa di definire i requisiti delle norme è l’UNI (nel mondo è l’ISO) attraverso uno specifico iter che ricomprenda un tavolo di confronto e il lavoro di esperti che rappresentano le parti economiche e sociali interessate.
Siamo abituati a sentire questi termini – UNI/ISO – a proposito di prodotti e aziende, perché quel “bollino” significa che il prodotto/processo di lavorazione, ecc. ha rispettato i requisiti italiani e internazionali, quindi è a norma.

 

Author: Brian

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